Fase 2. MISURE ATTIVE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO
SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 26 APRILE E ORDINANZE REGIONALI DEL 30 APRILE E 3 MAGGIO – Ultimo aggiornamento 3 maggio 2020.
‼️🆕 l’obbligo della mascherina, sempre e ovunque fuori dalla propria abitazione. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. Anche nei mezzi di trasporto.
🆗 Non sono obbligatorie per:
☑ Bambini al di sotto dei sei anni
☑ Persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
PER CHI COMPIE ATTIVITA’ SPORTIVA
‼️🆕Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.
COSTO DELLE MASCHERINE
Il Governo fisserà prezzi equi per mascherine e dispositivi di protezione individuale.
ℹ️ Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.
SPOSTAMENTI
❌ Persone con sintomatologia respiratoria o febbre a 37.5 gradi DEVONO restare a casa e contattare il proprio medico
❌ Chi è sottoposto a quarantena (positivo al virus) NON può spostarsi da casa
Consentiti SOLO spostamenti comprovati da motivate esigenze di lavoro, salute e urgenze.
🆗 🆕 Si può andare a trovare un congiunto, sono da ritenersi congiunti «i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado
‼️A PATTO CHE:
☑️ Non ci sia assembramento
☑️ Distanziamento di 1 metro
☑️ Utilizzo delle mascherine
☑️ Si resti nei confini della regione in cui si risiede
SECONDA CASA E ALTRE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
🆗 🆕 È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
❗️PASSEGGIATE
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.
🆗 🆕 Ci si può spostare da Regione a Regione SOLO SE:
☑️ Torni a casa
☑️ Motivi di lavoro
☑️ Motivi di salute
☑️ Motivi di assoluta urgenza
❌ No per tutti gli altri motivi
MEZZI DI TRASPORTO
🚗 AUTO: E’ possibile spostarsi in 2 o più persone in auto a patto che sia rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra di esse. Questo limite non vale tra persone conviventi.
🛵 MOTO: Non è possibile andare in due in moto, in quanto è impossibile rispettare la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi.
🚲 BICICLETTA: L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA
❌ Vietato l’assembramento in luoghi pubblici e privati
❌ No ad attività ludica o ricreativa all’aperto
🆗 🆕 Consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto ma solo se svolta individualmente, salvo tra persone conviventi e per accompagnamento minori e persone non autosufficienti, e nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l’attività sportiva e almeno 1 metro per ogni altra attività.
PESCA SPORTIVA E AMATORIALE
🆗 🆕 E’ consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.
SPOSTAMENTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA
🆗 🆕 Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
NAVIGAZIONE DI IMBARCAZIONI PRIVATE
🆗 🆕 È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
🆗 🆕 L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è possibile solo nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza di almeno un metro. Dove ciò non può essere garantito il Sindaco può disporne la chiusura.
❌ Chiuse le aree attrezzate per i bambini
EVENTI, SPETTACOLI, LUOGHI DI SVAGO E DI CULTO
❌ NO eventi e competizioni sportive di ogni tipo
❌ NO a manifestazioni, eventi, spettacoli di ogni tipo che comportino la presenza di pubblico, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
❌ SOSPESA ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali simili
🆗🆕 RIAPRONO luoghi di culto ma solo se vengono garantite tutte le misure di sicurezza e distanza interpersonale.
🆗🆕 SI alle cerimonie funebri ma solo alla presenza di congiunti e comunque con un massimo di 15 persone
🆗🆕 E’ possibile l’accesso ai cimiteri previo il rispetto di tutte le misure di sicurezza e distanza interpersonale
❌ SOSPESA apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura
SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, UNIVERSITA’
❌ SOSPESI tutti i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sospesi anche tutti i corsi professionali, master etc. 🆗 Per tutti è consentita la possibilità di svolgere l’attività di formazione a distanza.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI RICREATIVI
❌SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
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MERCATI
🆗 consentiti i mercati ma solo per i banchi alimentari, “raccomandando” la misurazione della temperatura e a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:❗️assegnazione temporanea di un numero di parcheggi pari alla capienza massima di persone contemporaneamente presenti nell’area del mercato;❗️limitazione dell’area dedicata al mercato con transenne;❗️che vi sia un unico punto di accesso e un unico punto di uscita;❗️accesso all’area ad un solo componente per ogni nucleo familiare
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ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
🆗 Sì per il servizio di consegne a domicilio
🆗🆕 Sì consegne da asporto con prenotazione e ritiro, no assembramenti
❌ No a consumazione interna nei locali o immediatamente fuori.
Aperte le seguenti attività:
☑️ Ipermercati
☑️ Supermercati
☑️ Discount di alimentari
☑️ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
☑️ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
☑️ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
☑️ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
☑️ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
☑️ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
☑️ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
☑️ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
☑️ Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
☑️ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
☑️ Farmacie
☑️ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
☑️ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
☑️ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
☑️ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
☑️ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
☑️ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
☑️ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
☑️ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
☑️ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
☑️ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
☑️ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
☑️ Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
☑️ Commercio al dettaglio di libri
☑️ Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Consentite attività di servizi alla persona come:
☑️ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
☑️ Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Chiuse tutte le altre (come parrucchieri, barbieri, estetisti etc.)
🆗🆕 è consentita l’attività di toelettatura per animali di compagnia;
🆗 è consentita la prosecuzione dell’attività di alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
⛔️ blocco delle slot-machines e disattivazione di monitor e televisori di giochi che possono generare la permanenza e l’assembramento degli avventori;
❗️nei negozi di vendita al dettaglio che riaprono è consentito l’accesso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
ACCESSO ATTIVITA’ SOSPESE PER MANUTENZIONI E ALTRO
🆗🆕 è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
🌐 IL TESTO DEL DPCM
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
🌐 ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 30 APRILE
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b/ord_538_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b-n7d1YLT